Art. 4.
1. I consiglieri comunali onorari rimangono in carica anche nel caso in cui il consiglio comunale, per qualsiasi causa,
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è sciolto; in tali casi, assumono e svolgono, fino alla ricostituzione degli organi, le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale.
2. Nei casi in cui al comma 1, quando i consiglieri comunali onorari sono due o più, i compiti e le funzioni della giunta e del consiglio comunali sono espletati dai medesimi consiglieri in forma collegiale e il ruolo di sindaco è ricoperto dal più anziano di età o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, da chi segue per età.